Altri contenuti - Accesso civico
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Normativa di riferimento : Art. 5 del D. Lgs. n.33/2013
Che cos'è l’accesso civico
“L’accesso civico” è uno strumento diverso ed ulteriore rispetto al “diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi” (disciplinato dalla legge 241/1990).
Diversamente dal diritto di accesso, l’accesso civico non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che il Comune fornisca e pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Il riferimento per le pubblicazioni cui sono obbligate le Pubbliche Amministrazioni è il D.Lgs 33/2013 . Ogni eventuale ulteriore chiarimento può essere richiesto ai Responsabili sotto riportati.
Il Comune, entro trenta giorni dalla richiesta di accesso civico, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Come esercitare il diritto di “Accesso civico”
Per esercitare il diritto di accesso civico è sufficiente contattare il responsabile del procedimento Sig.ra Bardi Caterina tel. 0543/956945 – e-mail / bardi.c@comune.premilcuore.fc.it
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e può essere fatta utilizzando l'apposito modulo (LINK - Modulo di richiesta di accesso civico).
In caso di inerzia da parte del Responsabile dell’Accesso civico, il Soggetto titolare del potere sostitutivo, nonché Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione, è il Segretario comunale Avv.Rita Benini (e-mail proto@comune.premilcuore.fc.it)
La richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo può essere presentata per mezzo di apposito modulo (LINK - Modulo di richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo)
DOCUMENTI:
Individuazione Responsabile per la Trasparenza - decreto Sindacale 22/2023
Individuazione Responsabile per la Trasparenza - decreto Sindacale 10/2023
Accesso civico "generalizzato" - art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013
L'accesso civico "generalizzato" è il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto comunque dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis. L'esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la leggittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ente per la riproduzione dei dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.
Modulo accesso civico generalizzato
Resta ferma la diversa disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, disciplinata dalla Legge n. 241/1990.
Registro degli accessi 2017
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Registro accesso civico anno 2017 - Non pervenute
Registro accessi anno 2018
Registro accessi anno 2019
Registro Accessi anno 2020
Registro Accessi anno 2021
Registro accesso civico anno 2021 - Non pervenute
Registro Accessi anno 2022
Registro Accessi anno 2023