Residenza in tempo reale - Comune di Premilcuore (FC)

Residenza in tempo reale - Comune di Premilcuore (FC)

Residenza in tempo reale

 

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Tali disposizioni entrano in vigore dal 9 maggio 2012. (art. 5, comma 6).


Le novità introdotte prevedono la possibilità di effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

  • - Iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
     
  • - Iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero 

  • - Cambio di abitazione all'interno del Comune 

  • - Emigrazione all'estero 


attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno (e disponibili su questa pagina), che potranno poi essere inoltrati al Comune di Premilcuore scegliendo una delle seguenti modalità (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000):

  • - direttamente all’ Ufficio Anagrafe – Via Marconi n. 8

  • - per raccomandata indirizzata a: Comune di Premilcuore - Ufficio Anagrafe – Via Marconi, 8 47010 – PREMILCUORE (FC)

  • - per fax al numero 0543 956557

  • - per via telematica all'indirizzo mail: comune.premilcuore@cert.provincia.fc.it
    Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
  • - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

  • - che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

  • - che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

  • - che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

 

ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA, PENA LA IRRICEVIBILITÀ DELLA STESSA, COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE E DELLE PERSONE CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA UNITAMENTE AL RICHIEDENTE CHE, SE MAGGIORENNI, DEVONO SOTTOSCRIVERE IL MODULO.


Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato A) del sito del Ministero dell'Interno (e disponibile su questa pagina)

Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato B) del sito del Ministero.

La mancanza della documentazione indicata nei rispettivi allegati A) e B) rende la dichiarazione di residenza irricevibile.


 

REGISTRAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANAGRAFICHE

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.


Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza, stato di famiglia e le altre certificazioni relative a dati già in possesso dell'Ufficio.

Solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione", si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.


ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o la registrazione dei cambiamenti di abitazione.
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, l'iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.


CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

L'art. 5 comma 4 del suddetto D.L. 9 febbraio 2012, n.5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dall'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.


Modulistica


Dichiarazione di residenza (con provenienza da altro Comune, dall'estero, dall'AIRE di altro Comune, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune)


Dichiarazione di trasferimento all'estero


Modulo allegato A) per cittadini non appartenenti all'Unione Europea


Modulo allegato B) per cittadini appartenenti all'Unione Europea

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (0 valutazioni)